Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere - in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 35.000.000 per provvedere, ai, sensi del decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, convertito nella legge. 10 aprile 1936, n. 765, e modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione all'Opera nazionale per i combattenti, dei contributi previsti nelle citate leggi, per le erogazioni riferibili agli esercizi finanziari dal 1947-48 al 1951-52 compreso
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione di uguale importo da apportarsi al capitolo 131 del bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA
Visto; il Guardasigilli: DE PIETRO