diritto.io

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle nazioni Unite con la quale l'Italia e' stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge

Art. 1

1. E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia e' stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto.

Art. 3

1. Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere A e B, n. 2, dell'allegato A dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2200 milioni.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera A, ad anticipare alla Societa' per azioni "Cassa per la circolazione monetaria della Somalia", costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sara' rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

Art. 4

1. La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo e' eretta in ente di diritto pubblico, ed e' soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sara' approvato lo statuto della Cassa.

Art. 5

1. All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - GAVA - TREMELLONI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO