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Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le Vendite in genere su titoli rappresentativi di merce

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna.

2. L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.

Art. 2

1. Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggette ad imposta sull'entrata le cessioni di merci e prodotti effettuate mediante girata apposta sui buoni di consegna emessi a chiusura di contratti a termine su merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, sulle fedi di deposito nei magazzini generali, sulle polizze di carico ed in generale su qualsiasi altro titolo rappresentativo di merci.

2. L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi, a cura dei singoli giranti, nei modi e termini normali.

3. Peraltro, l'intervento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci, nella duplice qualita' di girataria e di girante dei buoni di consegna ai fini dell'esecuzione dei contratti di Borsa merci, da' luogo, per ogni operazione, ad una sola entrata imponibile e a relativa imposta sull'entrata e' dovuta dalla Cassa, in occasione della girata da essa effettuata sul prezzo corrisposto dal giratario.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO