Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei graduati e militari di truppa puniti di camera di punizione semplice e di camera di punizione di rigore, e' devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4487.
Art. 2
1. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera di cui al precedente art. 1 e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
2. Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO