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Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Testo vigente

Titolo I. Agevolazioni doganali e fiscali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

1. E' concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima, nonche' dei relativi macchinari.

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresi' per tutti i materiali i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per tutti i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi in esercizio.

Art. 2 Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata

1. Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'mposta generale sull'entrata.

2. Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali e' stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.

3. Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente e' limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.

Art. 3 Esenzioni per combustibili e lubrificanti occorrenti alle prove

1. I combustibili e i lubrificanti occorrenti per le prove degli apparati motori completi e dei macchinari in genere installati su navi mercantili sia di nuova costruzione, sia in esercizio, sono ammessi all'esenzione dal dazio, nonche' dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine.

Art. 4 Agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposte, generale sull'entrata per i contratti navali e per i contratti di fornitura

1. Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti:

  1. 1) alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente;

  2. 2) alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo;

  3. 3) alla costruzione di apparati motori di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere da cantiere o dall'assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa dei lavoro ad esso commesso.

3. Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi.

4. Sono amessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti o dagli armatori:

  1. 1) per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonche' per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi;

  2. 2) per l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi;

  3. 3) per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi.

Titolo II. Contributi

Art. 5 Contributo integrativo per la costruzione di navi

1. Per la costruzione, allestimento ed arredamento di navi mercantili a scafo metallico per la navigazione marittima e' concesso ai costruttori un contributo integrativo nella misura stabilita dalle tabelle n. 2 e n. 3 e riferito al peso totale della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa, e alla sua velocita'.

2. Al costruttore dell'apparato motore spetta una quota del contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza normale del motore.

3. La velocita' da prendere in esame ai fini di detto contributo e' quella accertata alle prove nelle condizioni di nave a mezzo carico e con sviluppo della potenza normale dell'apparato motore. Le prove in mare possono essere effettuate anche in condizioni diverse da quelle di cui sopra, nel qual caso si dovranno riportare le condizioni suddette alle formule ed ai riferimenti alle prove alla Vasca, secondo le norme che saranno determinate nel regolamento di applicazione della presente legge.

4. Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera ed usati, il contributo e' ridotto di una somma pari al contributo spettante al costruttore dell'apparato motore ai sensi del primo e settimo comma del presente articolo, quando si tratti di apparati motori completi o quando i singoli complessi di apparato motore superino il 40 per cento del peso totale dell'apparato motore completo; ed al 20 per cento del loro valore per tutti gli altri prodotti finiti, comprese le parti dell'apparato motore quando esse non superino il 40 per cento del peso totale di cui sopra.

5. Il contributo e' dovuto nell'intera misura prevista dal primo comma, quando siano impiegati materiali greggi o semilavorati, provenienti dall'estero.

6. I parametri di cui alle allegate tabelle n. 2 e n. 3, in base ai quali e' calcolato il contributo integrativo saranno ridotti, a partire dal 30 giugno 1955, degli importi fissi indicati per i corrispondenti tipi di navi negli allegati quadri di riduzione n. 2-bis e n. 3-bis.

7. Analoghe riduzioni saranno apportate al 30 giugno di ciascun anno sui parametri, gia' ridotti, dell'anno precedente e le misure, cosi' risultanti, saranno applicate alle costruzioni ammesse ai benefici di legge, a decorrere dal 1 luglio successivo.

8. Corrispondentemente, a partire dal 30 giugno 1955, il contributo di lire 11.000 per cavallo-asse spettante al costruttore dell'apparato motore sara' ridotto di una somma pari a lire 1100 per anno.

9. La detrazione del 20 per cento del valore dei prodotti finiti, prevista dal terzo comma del presente articolo, sara' ridotta, a partire dal 30 giugno 1955, e per ciascun anno, del 2 per cento del valore stesso.5

Art. 6 Contributo per lavori diversi dalla costruzione

1. Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di eta'. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.3

2. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname.

3. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo.5

Art. 7 Contributo per l'installazione di nuovi apparati motori completi

1. Per l'installazione in Italia, su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio, di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale, e' corrisposto ai costruttori degli apparati un contributo nella misura di lire 11.000 per cavallo-asse della potenza, normale.

2. Qualora nella costruzione di un apparato motore completo siano impiegati singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo computato ai sensi del precedente comma e' apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, rispetto al peso totale dell'apparato motore. E' fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero, riguardo ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

3. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 1100 per anno.

4. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata per le installazioni di nuovi apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo.5

Art. 8 Contributo per l'installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori

1. Per la installazione su navi mercantili per la navigazione marittima in esercizio di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), comprese le relative tubolature, o di nuovi macchinari o di nuovi apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, che siano di costruzione nazionale, e' corrisposto ai costruttori un contributo nella misura di lire 40 a chilogrammo di materiali impiegati e messi in opera.

2. Qualora nella costruzione dei singoli complessi di apparati motori (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari), ovvero di macchine o apparecchi di bordo, siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo spettante per i singoli complessi, o macchinari, o apparecchi ausiliari, e' apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi collettori delle caldaie provenienti dall'estero rispetto ai quali non si fa luogo a riduzione del contributo.

3. Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno.

4. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata per le installazioni di nuovi singoli complessi costitutivi di apparati motori ammesse ai benefici a decorrere dal 1 luglio successivo.5

Art. 9 Ammontare massimo dei contributi e casi in cui i contributi non sono dovuti

1. Qualora l'ammontare dei contributi previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 risulti, a lavori ultimati, inferiore ai nove decimi dell'ammontare massimo calcolato in sede di ammissione ai benefici, l'importo definitivamente dovuto e' determinato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare accertato ed i nove decimi del massimo calcolato.

2. Il contributo previsto dagli articoli 7 e 8 non e' dovuto quando il peso del complesso o dei macchinari o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi, provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, superi il 40 per cento del peso dell'apparato motore completo o del complesso o del macchinario o degli apparecchi ausiliari nella cui costruzione vennero impiegati.

3. Il contributo spetta tuttavia per intero, anche nella ipotesi prevista dal comma precedente quando sia stato impiegato materiale greggio o semilavorato proveniente dall'estero, o nel caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni o di fondi collettori per caldaie, provenienti dall'estero.

Titolo III. Finanziamenti

Art. 10 Garanzia sussidiaria dello Stato agli Istituti esercenti il credito navale per finanziamento e per la costruzione e trasformazione di navi

1. Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio estero, e' autorizzato a concedere la garanzia sussidiaria dello Stato sui mutui che gli Enti e gli Istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale contraessero all'estero per destinarne l'ammontare a finanziamenti a favore di committenti nazionali per la costruzione e trasformazione di navi di loro proprieta' in cantieri italiani; nonche' sulle obbligazioni nominative ed al portatore che gli Istituti anzidetti fossero autorizzati, per le stesse finalita', a collocare in Italia o all'estero, per la durata, al tasso di interesse ed alle condizioni da determinarsi dal Ministro per il tesoro.

2. La garanzia sussidiaria dello Stato puo' essere altresi' concessa sui mutui che gli Enti e gli Istituti di credito navale contraessero sul mercato nazionale ed in moneta nazionale per i finanziamenti da destinarsi alle costruzioni e trasformazioni navali.

3. La garanzia sussidiaria dello Stato da concedersi per la finalita' e gli scopi di cui ai precedenti commi non puo' superare l'importo complessivo di 60 miliardi, oltre gli oneri inerenti e conseguenti all'ammortamento dei mutui stessi.

Art. 11 Durata, limiti e condizioni dei finanziamenti per nuove costruzioni e per lavori di trasformazione

1. I finanziamenti, sia in valuta estera, sia in valuta nazionale a favore dei committenti, di cui al precedente articolo, hanno durata non eccedente i quindici anni e non possono essere accordati senza preventivo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Detto Comitato e' all'uopo integrato con due membri effettivi designati dal Ministro per la marina mercantile.

2. L'importo dei finanziamenti non puo' superare in nessun caso il 50 per cento del prezzo complessivo della nave in costruzione o del prezzo dell'appaiato motore da installare a bordo in caso di trasformazione, in relazione agli ammontari determinati dal Ministro per la marina mercantile.

3. Le navi ammesse al finanziamento non possono essere alienate a stranieri, salvo che il finanziamento non sia stato estinto.