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Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiali giudiziari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Gli uscieri di conciliazione che alla data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, hanno esercitato per almeno due anni, anche non continuativamente, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, possono, entro i limiti dell'organico, e nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello competente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli:
DE PIETRO