Esenzione dal limite di eta', ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Indipendentemente dal limite massimo d'eta' ed in deroga al disposto dell'art. 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1 marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneita', ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.
Art. 2
1. La presente legge si applica a tutti i concorsi gia' banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonche' ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957 e comunque limitatamente a non piu' di due concorsi indetti posteriormente al raggiungimento del limite di eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO