Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, e' cosi' modificato: "Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia e giustizia.
2. "Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento prevista dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.
3. "La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, sara' formata annualmente dalla Commissione di avanzamento, per titoli e per anzianita'".
Art. 2
1. E' abrogato l'art. 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 24 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - DI PIETRO GAVA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO