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Difesa della genuinita' dei vini e dell'aceto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Chiunque prepara a scopo di commercio mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, nella preparazione e conservazione a scopo di commercio dei mosti e dei vini, impiega prodotti ad azione antisettica o antifermentativa non consentiti dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica.

Art. 2

1. Il prefetto, sentito il parere dell'Istituto competente per territorio incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti di interesse agrario, stabilisce il termine entro il quale qualsiasi fermentazione e rifermentazione vinaria non spontanea, fatta eccezione per quelle effettuate in autoclave ed in bottiglia, deve essere denunciata all'Istituto predetto.

2. Chi omette la denuncia nel termine stabilito e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

Art. 3

1. E' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:

  1. a) uva passa e suoi derivati, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;

  2. b) sostanze antisettiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica;

  3. c) vinelli e vinacce.

Art. 4

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'art. 1, e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.

Art. 5

1. Chiunque, a scopo di commercio, prepara aceto o conserve alimentari, impiegando acido acetico, e' punito con la multa di lire 100 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200 mila.

2. Chiunque abusivamente detiene o trasporta acido acetico e' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila.

3. Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio aceto o conserve alimentari prodotte impiegando acido acetico e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.

Art. 6

1. In casi di particolare gravita' o di recidiva il giudice ordina con la condanna la chiusura fino a dodici mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o di aceto.

2. Nei casi di recidiva reiterata il giudice ordina la confisca ai sensi dell'art. 240 del Codice penale.

3. La chiusura puo' essere disposta anche provvisoriamente, su richiesta del prefetto ovvero d'ufficio, nel corso del procedimento.

Art. 7

1. Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale o da altre disposizioni di legge.

Art. 8

1. La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

2. La pubblicazione ha luogo su due giornali tra i piu' diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - DE PIETRO - TREMELLONI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO