Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli esportatori dei prodotti industriali elencati nella tabella, allegato A, al decreto previsto dall'art. 3 della presente legge sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione.
2. Sui prodotti industriali importati dall'estero ed elencati nella tabella, allegato B, al decreto previsto nell'art. 3 della presente legge e' dovuta, all'atto dell'importazione, in aggiunta all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, una imposta di conguaglio rapportata all'imposta generale sull'entrata, che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia.
Art. 2
1. I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli assoggettati al pagamento dell'imposta di conguaglio ai sensi del precedente articolo sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza dell'imposta generale sull'entrata.
2. La misura del rimborso e dell'imposta di conguaglio e' determinata, per ciascuna delle categorie previste nel precedente comma, rispettivamente, nel 4 per cento, nel 3 per cento, nel 2 per cento e nell'1 per cento del prezzo di vendita all'estero per i prodotti esportati e del valore, determinato ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per quelli importati.
Art. 3
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e osservati i criteri stabiliti nel precedente articolo, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a formare e ad approvare le tabelle previste dall'art. 1.
Art. 4
1. Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.
Art. 5
1. Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione.
Art. 6
1. Con provvedimento del Ministro per le finanze, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili, le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione dell'imposta, o siano incorse piu' volte in alcune delle sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, per non aver assolto in tutto ed in parte il tributo dovuto, possono essere escluse per il periodo massimo di un anno dal beneficio della restituzione dell'imposta generale sull'entrata, stabilito dall'art. 1 della presente legge.
Art. 7
1. Sono abrogati il penultimo comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata, l'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.
2. E' peraltro in facolta' del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero, di mantenere in vigore le aliquote superiori alla misura del 4 per cento previste, per alcuni prodotti, dai decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762.
Art. 8
1. Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione dell'imposta di conguaglio di cui al precedente art. 1, decide il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.
Art. 9
1. Ai fini della restituzione dell'imposta generale silla entrata di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano, per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.
Art. 10
1. Il Governo e' autorizzato ad introdurre le opportune variazioni negli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55, per la esecuzione della presente legge.
Art. 11
1. La presente legge ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto nell'art. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA -
MARTINELLI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO