diritto.io

Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero, presso Istituti tecnici commerciali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.

Art. 2

1. L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.

2. Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3

1. Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di "ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l'estero", che avra' lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 4

1. Alle sezioni specializzate per il commercio con l'estero si applicano tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.

Art. 5

1. Sono riconosciute le sezioni specializzate per il commercio con l'estero, gia' funzionanti a titolo sperimentale dal 1946-47, negli Istituti tecnici commerciali "Armando Diaz" di Napoli, "Duca degli Abruzzi" di Roma e "Carlo Piaggio" di Viareggio.

Art. 6

1. Gli istituti indicati nell'art. 5 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA TREMELLONI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO