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Istituzione della Facolta' di economia e commercio presso l'Universita' di Cagliari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1953-54 e' istituita, presso l'Universita' degli studi di Cagliari, la Facolta' di economia e commercio.

Art. 2

1. I posti di professore di ruolo della Facolta' predetta sono fissati in numero di sei.

Art. 4

1. L'Universita' di Cagliari versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti. Il trattamento di quiescenza dovuto al personale medesimo e' posto a carico dello Stato.

Art. 5

1. A decorrere dall'anno accademico 1953-1954, il contributo annuale di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Cagliari sara' aumentato della somma di lire 3.000.000.

2. Alla spesa sopra indicata verra' fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 151 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

2. Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facolta'.

3. I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facolta' saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Art. 7

1. Per effetto della presente legge la tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, s'intende integrata, per l'Universita' di Cagliari, con l'aggiunta della Facolta' di economia e commercio. La tabella D, annessa al citato testo unico, e' integrata, per l'Universita' medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole "Facolta' di economia e commercio, posti di ruolo 6".

Art. 8

1. E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari l'11 novembre 1952, tra l'Universita', la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, per contribuire al finanziamento della Facolta' di economia e commercio.

2. La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di 8 anni e potra' essere rinnovata per eguale periodo di tempo.

3. Mediante altra convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione sarda e l'Universita' di Cagliari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento e il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio.

Art. 9

1. Le modifiche allo statuto dell'Universita' di Cagliari per la parte relativa alla Facolta' di economia e commercio avranno attuazione dall'anno accademico 1953-1954.

2. E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei commi istituiti, in via provvisoria, dall'anno accademico 1952-1953, relativi agli insegnamenti della predetta Facolta'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO