Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa. per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in dello stato di previsione annesse, alla presente legge.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1954-55, quelli descritti negli annessi elenchi (allegati nn. 1 e 2).
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1954-55, sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 100.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
2) lire 65.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
3) lire 10.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
4) lire 130.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione, e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
5) lire 50.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani;
6) lire 15.900.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglierica, motorizzazione e genio militare;
7) lire 31.700.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento dei personale dell'Esercito;
8) lire 2.700.000.000 per il potenziamento dei servizi del genio navale, delle armi e armamenti navali, delle telecomunicazioni, delle basi e delle difese;
9) lire 1.400.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento del personale della Marina;
10) lire 11.610.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici della Aeronautica militare, costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo;
11) lire 18.690.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento del personale dell'Aeronautica;
12) lire 427.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dei Carabinieri, armi e munizioni, motorizzazione e genio;
13) lire 903.000.000 per il potenziamento e scorte dei servizi logistici e per le necessita' e l'addestramento dei Carabinieri;
14) lire 100.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito;
15) lire 1.000.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale.
Art. 4
1. Per l'esercizio finanziario 1954-55 la somma di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti medesimi, e' fissata in lire 500.000.000.
Art. 5
1. Per l'esercizio finanziario 1954-55 il numero massimo di militari specializzati e dei militari aiuto-specialisti in servizio presso l'Amministrazione dell'esercito, della marina militare e dell'aeronautica militare e' fissato come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 13.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20.000b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 36.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 8.300 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.200
Art. 6
1. Per l'esercizio finanziario 1954-55 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1875 per l'Amministrazione dell'esercito, in 1250 per l'Amministrazione della marina militare e in 1800 per l'Amministrazione dell'aeronautica militare.
Art. 7
1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento nonche' le integrazioni di vitto e in generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO