Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.
Art. 2
1. L'addizionale verra' accertata, liquidata e riscossa sulla base dei bordero' compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Societa' italiana degli autori ed editori, alle condizioni stabilite dall'art. 1 della convenzione, approvata con decreto del Ministro per le finanza del 17 novembre 1951, per la riscossione dei diritti stessi, con i quali l'addizionale verra' comulata agli effetti della determinazione dell'aggio.
2. Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali in somma fissa, l'addizionale verra' stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.
3. Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovra' essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.
4. Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.
Art. 3
1. Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i diritti erariali sui pubblici spettacoli.
2. Nei casi, per altro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalita' per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.
Art. 4
1. L'addizionale di cui all'art. 1 sara' versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro provvedera' ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato,
Data a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO