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Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 milioni per il completamento del programma a favore della attivita' peschereccia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 200.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi per i fini previsti dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, e nei limiti e con le modalita' dallo stesso articolo stabiliti.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - TAMBRONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO