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Modificazioni agli articoli 36, 37, 39, 60, 61, 63 e 81 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il quarto comma dell'art. 36 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono aggiunti i seguenti commi:
"Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, gli autoveicoli a solo o con rimorchio aventi peso complessivo a pieno carico superiore a quintali 100 non debbono superare la velocita' di chilometri 70 all'ora se destinati al trasporto di persone e la velocita' di chilometri 60 all'ora se destinati al trasporto di cose.
Non debbono altresi' superare la velocita' di chilometri 60 all'ora gli autocarri adoperati per trasporto di persone, eccedenti detti limiti di peso.
Il Ministro per i trasporti prescrivera' i dispositivi atti a garantire l'osservanza dei limiti di velocita' di cui al precedente comma.
E' in facolta' dei Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, di stabilire i limiti massimi di velocita' per tutti i veicoli su determinate strade o tronchi di strade (sia all'interno che fuori dei centri abitati)".

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 37 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' sostituito dai seguenti comuni:
"La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere metri 6 per i veicoli ad un asse, metri 10 per i veicoli a due assi e metri 11 per quelli a tre o piu' assi Gli autobus a due assi possono raggiungere la lunghezza totale di metri 10 e centimetri 50. Gli stessi autoveicoli possono raggiungere la lunghezza totale di metri 11, ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne la iscrizione in una fascia di ingombro larga metri 4 e centimetri 50 in una curva di raggio interno di metri 10.
La lunghezza totale dei rimorchi da autoveicoli, adibiti al trasporto di persone, ovvero di cose, non deve eccedere metri 6 se ad un solo asse, metri 7 e centimetri 50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi, esclusi in ogni caso gli organi di attacco. I rimorchi a due assi e a tre o piu' assi possono raggiungere rispettivamente la lunghezza di metri 8 e metri 10, qualora il complesso trattore-rimorchio possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma.
Gli autoveicoli snodati costituiti da un veicolo trattore e da un rimorchio portanti entrambi carico utile ed accoppiati permanentemente mediante speciale collegamento a snodo, in modo da costituire una sola unita' non rigida e da consentire l'eventuale intercomunicazione fra le due carrozzerie contigue delle parti che la costituiscono, possono raggiungere la lunghezza di metri 14 ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne la iscrizione nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma.
Il Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, ha facolta' di consentire, soltanto per autoservizi di linea e su percorsi determinati, qualora le caratteristiche della strada e del traffico lo consentano, la circolazione di autobus a due ed a tre assi, aventi la lunghezza fino a metri 12 e di autobus snodati aventi la lunghezza fino a metri 18, sempre che sia rispettata la fascia d'ingombro di cui al terzo comma.
Gli autoveicoli articolati, costituiti da un trattore non atto a carico utile e da un rimorchio, parte del cui peso insiste sul trattore, e collegati in modo facilmente scioglibile, possono raggiungere la lunghezza di metri 14, sempreche' l'autoveicolo possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma".

Art. 3

1. Il terzo comma dell'art. 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' sostituito dai seguenti commi:
"Quando l'autoveicolo e' munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per centimetro quadrato, e quando, se trattisi di autoveicolo a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a metri 1, il peso complessivo dell'autoveicolo puo' raggiungere i 140 quintali per gli autoveicoli a due assi, i 180 quintali per quelli a tre o piu' assi.
Eguali pesi complessivi possono raggiungere i rimorchi da autoveicoli a due e a tre o piu' assi, sempreche' concorrano le condizioni di cui al precedente comma.
Il peso complessivo di un autoveicolo articolato e snodato avente lunghezza fino a metri 14 puo' raggiungere i 170 quintali e, quando concorrano le condizioni di cui al terzo comma, i 280 quintali.
Per gli autobus snodati aventi lunghezza superiore a metri 14 e fino a metri 18, il peso complessivo puo' raggiungere i 220 quintali e, se concorrano le condizioni di cui al terzo comma, i 360 quintali.
In ogni tipo di autoveicolo o rimorchio da autoveicolo ed in ogni caso, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non puo' superare i 100 quintali, ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri non puo' superare i 145 quintali complessivamente".

2. Nell'ultimo comma di detto art. 39, dopo la parola "autoveicoli" sono aggiunte le parole seguenti: "o rimorchi da autoveicoli".

Art. 4

1. Il terzo comma dell'art. 61 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' modificato come segue:
"I treni automobili, il cui rimorchio superi a pieno carico i 45 quintali nonche' gli autoveicoli articolati, gli autoveicoli snodati di qualunque peso, debbono essere provvisti di freno idraulico o ad aria compressa o a depressione, azionabile dal guidatore con unico comando e tale che, in caso di scioglimento durante la marcia del collegamento fra le parti, il rimorchio si freni automaticamente (freno continuo automatico)".

Art. 5

1. Il primo, terzo e quarto comma dell'art. 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono sostituiti dai seguenti:
"Tutti gli autoveicoli ed i velocipedi con motore ausiliario devono essere forniti di un dispositivo silenziatore tale che il livello del rumore emesso dal motore a regime di potenza massima, rilevato a 7 metri di distanza, non superi il valore di 85 nella scala dei phon, determinato secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti.
I tipi di dispositivi silenziatori dei motori degli autoveicoli e dei motori ausiliari per velocipedi devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile - in relazione agli autoveicoli o ai motori ausiliari ai quali sono destinati, tenendo conto dell'influenza che la loro applicazione ha sulle prestazioni dei motori".

2. I regi decreti-legge 10 aprile 1935, n. 695, e 27 dicembre 1935, n. 2566, sono abrogati.

Art. 6

1. Il titolo dell'art. 63 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' modificato come segue:
"Condotta dei treni automobili, degli autobus, degli autoveicoli articolati e snodati".
Il primo comma del sopracitato art. 63 viene modificato come segue: "Ai treni automobili debbono essere costantemente adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida salvo che:
a) il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i 45 quintali se l'autotreno e munito di freno continuo automatico o i quintali 25 se il rimorchio e' munito di freno meccanico;
b) si tratti di treno costituito da un trattore stradale non atto al carico utile e da un solo rimorchio munito di freno meccanico se di peso complessivo, a pieno carico, non superiore a 30 quintali o munito di freno continuo automatico se di peso superiore.
Alla guida degli autoveicoli articolati nonche' degli autoveicoli snodati non eccedenti il limite di lunghezza di metri 14 puo' essere adibito un solo conducente".
E' in facolta' del Ministro per i trasporti prescrivere che alla condotta degli autobus in servizio di linea vengano adibiti due conducenti quando le particolari caratteristiche del servizio lo richiedano.

Art. 7

1. Dopo il numero 4°) del primo comma dell'art. 81 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' aggiunto quanto segue:
"5°) quando l'autoveicolo o il rimorchio destinato al trasporto di cose o al trasporto di persone e cose circoli con un carico superiore alla portata utile (o a quella potenziale) indicata nella licenza di circolazione.
La licenza di circolazione e' ritirata per un periodo da uno a tre mesi".

Art. 8

1. Per gli autoveicoli e per i rimorchi, esclusi gli autoveicoli articolati e gli autoveicoli snodati, sono ammesse le norme preesistenti alla presente legge, qualora vengano immatricolati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 6 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - PICCIONI - TREMELLONI - TAVIANI - ROMITA - MEDICI - VILLABRUNA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO