diritto.io

Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

Testo vigente

Allegato B

ALLEGATO B. CAPO VI.

Art. 45. - Compenso per assenza dalla residenza.

Il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 42,65 e di lire 38,40, rispettivamente. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione di cui l'art. 43".

Art. 46. - Premio di economia.

Il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Il premio, variabile a seconda dei casi, puo' al massimo raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed e' ripartito per tre quinti ai macchinisti e due quinti agli aiuto macchinisti".

CAPO IX.

Art. 51. - Premio di percorrenza.

E' sostituito dal seguente:

"Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:

lire 0,85 al conduttore capo di 1ยช classe e al conduttore capo; lire 0,69 al conduttore principale;

lire 0,59 al conduttore o al frenatore".

Art. 52. - Indennita' di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza.

Il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:

lire 42,65 al conduttore capo di la classe e al conduttore capo; lire 38,40 al conduttore principale;

lire 34,15 al conduttore e al frenatore".