Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche
Testo vigente
Allegato B
ALLEGATO B. CAPO VI.
Art. 45. - Compenso per assenza dalla residenza.
Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Al macchinista e all'aiuto macchinista, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di lire 42,65 e di lire 38,40, rispettivamente. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione di cui l'art. 43".
Art. 46. - Premio di economia.
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il premio, variabile a seconda dei casi, puo' al massimo raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed e' ripartito per tre quinti ai macchinisti e due quinti agli aiuto macchinisti".
CAPO IX.
Art. 51. - Premio di percorrenza.
E' sostituito dal seguente:
"Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni chilometro reale di percorso un premio di:
lire 0,85 al conduttore capo di 1ยช classe e al conduttore capo; lire 0,69 al conduttore principale;
lire 0,59 al conduttore o al frenatore".
Art. 52. - Indennita' di pernottazione e compenso per assenza dalla residenza.
Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale addetto alla scorta dei treni, per ogni ora di assenza continuata dalla residenza oltre la sesta, per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, viene corrisposto un compenso di:
lire 42,65 al conduttore capo di la classe e al conduttore capo; lire 38,40 al conduttore principale;
lire 34,15 al conduttore e al frenatore".