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Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, a. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435, con la legge 1 dicembre 1952, n. 2185, e con la legge 2 marzo 1954, n. 33, sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A, B, e C alla presente legge.

Art. 2

1. Le disposizioni previste nell'allegato A hanno effetto dal 1 luglio 1953.

2. Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato A si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3

1. Le disposizioni previste nell'allegato B hanno effetto dal 1 gennaio 1953.

2. Alla spesa di lire 1.090.422.000 relativa al periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1954, derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato B, si fara' fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn 3 e 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui all'allegato C hanno effetto dal 1 luglio 1953.

2. Alla spesa di lire 55.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato C si fara' fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO