Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche
Testo vigente
Allegato C
ALLEGATO C. CAPO XL
E' inserito il seguente articolo:
Art. 61. - Compenso a favore degli agenti addetti a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
"Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori il cui espletamento richiede la manipolazione di sostanze nocive o tossiche ed il continuo contatto con le sostanze stesse, e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 54.
Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Amministrazione ferroviaria, determina quali siano i lavori da considerare nocivi ai sensi del precedente comma".