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Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il presidente del Magistrato per il Po

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, e' liquidato sulla base dello stipendio di grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO