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Classifica e trasformazione delle Scuole d'arte

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le seguenti Scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni, sono classificate in Scuole d'arte di secondo grado:

2. Acqui, Anagni, Avellino, Bologna, Cagli, Cantu', Cascina, Castellamonte, Castelli, Castelmassa, Cefalu', Chiavari Civitacastellana, Mantova, Marino, Nove, Pietrasanta, Sansepolcro, Sciacca, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sulmona, Torre del Greco, Velletri e Verona.

3. Il Museo artistico industriale di Roma e' classificato in Istituto d'arte.

Art. 2

1. Le seguenti Scuole d'arte di cui al terzo gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni: Comiso, Galatina, Grottaglie, Penne, Lanciano e Sorrento, sono trasformate in Scuole d'arte di secondo grado.

Art. 3

1. Il personale delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti di ruolo, in posti corrispondenti od affini a quelli di ruolo previsti nelle piante organiche delle singole scuole, approvate ai sensi del successivo articolo 6, e', dalla stessa data, inquadrato, nei limiti dei posti previsti nelle piante stesse, nei posti medesimi, previo giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale compilera' una graduatoria di merito in base ai titoli ed alle note informative dei singoli aspiranti.

2. Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo, eccedente il numero dei posti previsti nella pianta organica e che, a giudizio della Commissione, risulti idoneo, sara' inquadrato in soprannumero.

3. Tale personale, temporaneamente utilizzato nell'ambito dell'ordinamento delle singole scuole, andra' a coprire i posti, anche di materie affini, che si renderanno vacanti nelle varie Scuole d'arte, o quelli che saranno previsti nelle Scuole d'arte di nuova istituzione, in relazione alle esigenze didattiche delle Scuole stesse.

4. Ai fini della carriera e' valutabile il servizio prestato nei ruoli di provenienza.

5. Le norme di cui ai precedenti commi non sono applicabili al personale appartenente ai ruoli speciali transitori, istituiti ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

6. Il personale appartenente ad altri ruoli statali di diverso tipo di scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato a prestar servizio da almeno un triennio presso le Scuole d'arte di cui ai precedenti articoli 1 e 2, puo', a domanda, purche' in possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni in vigore, ed entro i limiti e nei modi previsti dal primo comma, ottenere l'inquadramento nella pianta organica della Scuola d'arte presso la quale presta servizio. Qualora il suddetto personale non ottenga l'inquadramento nella pianta organica, dovra' essere restituito ai ruoli di provenienza.

7. Il personale di ruolo delle Scuole d'arte che non ottenga l'inquadramento, potra' essere trattenuto in servizio conservando la posizione giuridica ed economica di cui e' attualmente provvisto, e sara' utilizzato in posti corrispondenti od affini anche presso altre sedi.

Art. 4

1. I posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche che non siano conferiti a personale di ruolo e che non siano occupati da personale di ruoli speciali transitori, e che non possano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi del precedente art. 3, possono essere conferiti mediante concorsi riservati a coloro che, alla data del 30 settembre 1952, prestino, nello stesso Istituto, lodevolmente servizio da almeno cinque anni scolastici consecutivi, come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei posti previsti nelle rispettive piante organiche di cui all'art. 6. Per quanto riguarda il Museo artistico industriale di Roma, da trasformare in Istituto d'arte, il numero degli anni di servizio, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi riservati e' stabilito in anni sei.

2. Ai suddetti concorsi possono, altresi', partecipare, ai fini della sede, coloro che sono stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma dei precedente art. 3, nonche' il personale che, alla data del 30 settembre 1952, prestava servizio, quale incaricato, nelle rispettive Scuole d'arte, ed abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

3. L'ammissione ai relativi concorsi e' subordinata al possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni in vigore.

Art. 5

1. Al mantenimento delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, provvede lo Stato; possono, altresi', contribuire gli Enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sui propri bilanci.

2. I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

3. Gli Enti pubblici possono, altresi', provvedere a contribuire alle spese di impianto e di arredamento.

4. Oltre agli Enti di cui ai precedenti commi, possono contribuire al mantenimento delle Scuole d'arte anche privati cittadini, organizzazioni e sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi, con donazioni o lasciti, o con contributi anche non continuativi.

Art. 6

1. Con decreto del Capo dello Stato, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate, nei limiti di tempo fissati dal successivo art. 7, le singole piante organiche delle Scuole d'arte; il rispettivo numero di posti dovra' essere contenuto nei limiti consentiti dagli attuali stanziamenti di bilancio, oltreche' da quelli previsti al gia' citato art. 7. Le piante organiche, inoltre, dovranno essere stabilite in base al numero delle sezioni di cui le Scuole stesse si compongono, in relazione alla popolazione scolastica ed alle esigenze locali dell'artigianato artistico.

Art. 7

1. Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, si procedera' in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54.

2. Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvedera' con i fondi stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvedera' con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO