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Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Art. 2

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si fara' fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 "Pensioni ordinarie" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO