Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati ed invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
Art. 2
1. Le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.
Art. 3
1. Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del civile.
Art. 4
1. Le domande per la, liquidazione delle pensioni,: assegni o indennita' di guerra di cui all'art. 1, devono essere presentate alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora la morte del civile sia avvenuta posteriormente alla data di entrata in vigore della, presente legge ma sempre in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste, il termine di un anno decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.
Art. 5
1. Agli orfani ed ai congiunti dei morti sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.
2. Ai mutilati ed in validi sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.
Art. 6
1. All'onere relativo si provvedera' con i fondi stanziati sul capitolo n. 631 dell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi corrispondenti capitoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO