Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione, per l'esercizio 1954-55, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.
Art. 2
1. Il contributo annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente attualmente beneficia, per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, e' elevato a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
Art. 3
1. Alla maggiore spesa complessiva di lire 80.000.000 di cui agli articoli 1 e 2 si fara' fronte con la riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 516 "Fondo occorrente ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO