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Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della Libia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' - in deroga, eventualmente, alle vigenti disposizioni statutarie - ad effettuare operazioni di finanziamento, nel limite previsto di 1.600 milioni di lire, a favore della propria "gestione di colonizzazione" per il completamento della propria opera di colonizzazione intrapresa in Libia e per l'adempimento degli obblighi contratti nei riguardi dei propri coloni.

2. L'istituto predetto provvedera', inoltre, ad effettuare operazioni di finanziamento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Libia, entro il limite di lire 660 milioni, per il raggiungimento da parte dell'Ente stesso degli analoghi scopi.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato a concedere, con propri decreti, a garanzia sussidiaria dello Stato a favore dell'istituto nazionale della previdenza sociale per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo effettuera', ai sensi dei precedente art. 1, alla propria "gestione di colonizzazione" ed all'Ente per la colonizzazione della Libia, fino alla concorrenza di un importo capitale di complessive lire 1.550 milioni, oltre agli interessi ed altri accessori relativi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addi' 18 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - GAVA - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO