Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).
Art. 3
1. L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire 35.500.000.000.
Art. 4
1. L'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato, per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, previsto nella misura minima del 2,50 per cento dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1954-55, nella misura dell'1,50 per cento.
Art. 5
1. I capitoli della parte passiva del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 - secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO