Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Testo vigente
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:
a) art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";
b) art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati".
2. Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.
Art. 2
1. Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono cosi' modificati:
a) art. 12, primo comma; alle parole: "del quarantacinquesimo" sono sostituite le parole: "del trentesimo";
b) art. 14, primo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni" sono sostituite le parole:
"entro cinque giorni";c) art. 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni dalla scadenza" sono sostituite le parole: "entro tre giorni dalla scadenza";
d) art. 14, n. 7; alle parole: "entro il ventesimo giorno" sono sostituite le parole: "entro il quindicesimo giorno";
e) art. 18, sesto comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente" sono sostituite le parole:
"dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi";f) art. 18, ultimo comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente le elezioni" sono sostituite le parole: "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione dei decreto di convocazione dei comizi".
Art. 3
1. Le spese per lo svolgimento delle elezioni previste dall'art. 1 della presente legge sono a carico della Regione.
Art. 4
1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.
Art. 5
1. Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge - fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 - i termini previsti dall'art. 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 26 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO