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Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Testo vigente

La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:

  1. a) art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";

  2. b) art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati".

2. Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.

Art. 2

1. Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono cosi' modificati:

  1. a) art. 12, primo comma; alle parole: "del quarantacinquesimo" sono sostituite le parole: "del trentesimo";

  2. b) art. 14, primo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni" sono sostituite le parole:
    "entro cinque giorni";

  3. c) art. 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni dalla scadenza" sono sostituite le parole: "entro tre giorni dalla scadenza";

  4. d) art. 14, n. 7; alle parole: "entro il ventesimo giorno" sono sostituite le parole: "entro il quindicesimo giorno";

  5. e) art. 18, sesto comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente" sono sostituite le parole:
    "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi";

  6. f) art. 18, ultimo comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente le elezioni" sono sostituite le parole: "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione dei decreto di convocazione dei comizi".

Art. 3

1. Le spese per lo svolgimento delle elezioni previste dall'art. 1 della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 5

1. Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge - fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 - i termini previsti dall'art. 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 26 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO