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Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonche' del capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonche' ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronantica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza e' dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.

Art. 2

1. Al margine onere di complessive lire 8.020.000 annue derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, per lire 7.000.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lire 900.000 con Le somme gia' stanziate nel capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e per lire 120.000 con le somme gia' stanziate nel capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO