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Disposizioni concernenti la monta equina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'art. 4.

2. Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, gia' in funzione alla data anzidetta.

3. L'autorizzazione ha la durata di tre anni, e' strettamente personale, ed e' rinnovabile alla scadenza, purche' sussistano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Art. 2

1. Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

  1. 1) nome, cognome e domicilio del richiedente;

  2. 2) localita' dove funzionera' la stazione di monta;

  3. 3) numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla monta.

Art. 3

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

  1. 1) che la stazione sia ubicata in localita' tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;

  2. 2) che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

  3. 3) che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralita' e capacita' nell'esercizio della stazione;

  4. 4) che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

Art. 4

1. Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministro dell'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono cosi' composte per ogni provincia:

  1. 1) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

  2. 2) dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

  3. 3) da un rappresentante del Ministero della difesa;

  4. 4) dal veterinario provinciale;

  5. 5) da un rappresentante degli allevatori.

2. I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

3. Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

4. I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori.

5. Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti.

Art. 5

1. L'ammontare della quota, da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni, per il rimborso delle spese relative alla visita da parte della Commissione di cui all'art. 4, e' determinato annualmente con decreto del prefetto, su proposta della predetta Commissione provinciale.

Art. 6

1. I cavalli e gli asini stalloni riformati dalla Commissione di cui all'art. 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari, entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

2. I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa, attestazione da rilasciarsi dall'autorita' veterinaria competente.

3. E' fatto divieto di vendere il riproduttore riformato, prima dell'avvenuta castrazione.

4. In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti riformati.

Art. 7

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'art. 4, puo' essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere - a qualsiasi titolo - maschi equini interi di eta' superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Art. 8

1. Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta, per due volte consecutive, da parte delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione, a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del prodotto, da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

2. Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

Art. 9

1. La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni puo' essere negata, oltre che per i motivi di cui all'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

  1. a) constatazione di scarsa fecondita' nel riproduttore;

  2. b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

Art. 10

1. Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 11

1. Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni, non visitati o riformati dalla Commissione, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000.

2. Sia in caso di oblazione, e sia, il caso di condanna, e' ordinata la castrazione del soggetto che non venga, riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'art. 4, in conformita' di quanto stabilito dall'art. 6.