Completamento della facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' degli studi di Ferrara
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito presso l'Universita' di Ferrara il terzo biennio della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 2
1. Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Ferrara, stabilito con legge 8 agosto 1942, n. 1096, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo a completamento degli organici del terzo biennio della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 3
1. Ai ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno, istituiti in virtu' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara, ventiquattro posti di assistente, due di tecnico e otto di subalterno.
Art. 4
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO