Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Saranno raccolti e stampati a spese dello Stato gli scritti editi e inediti di Francesco Saverio Nitti.
Art. 2
1. L'incarico di raccogliere e di curare la stampa degli scritti medesimi sara' affidato ad apposito Comitato nominato dal Presidente della Repubblica e composto di alcuni parlamentari e studiosi delle discipline interessate. In qualita' di segretario del Comitato sara' chiamato un rappresentante della famiglia Nitti, erede dell'opera edita e inedita e del carteggio.
2. Il Comitato pubblichera' anche una bibliografia completa.
Art. 3
1. Di regola il Comitato pubblichera' due volumi all'anno.
2. La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, fara' carico agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi agli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63, in ragione di lire 1.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 3.000.000 per quello 1954-55 e lire 2.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.
3. Alla copertura delle quote di detta spesa relative agli esercizi 1953-54 e 1954-55 si provvedera' con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 38 e di quello n. 40 degli stati di previsione dell'indicato Ministero per i rispettivi esercizi.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data Roma, addi' 20 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO