diritto.io

Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni auto nome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.

2. L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.

Art. 2

1. Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesimali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.

Art. 3

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Regioni. Province, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4

1. I pagamenti da effettuarsi da privati cittadini, enti, aziende, associazioni e societa' o da farsi a favore di essi sono arrotondati a lire intere in conformita' dell'art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO