Disposizioni transitorie per la promozione nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado 9° del ruolo tecnico - gruppo B - dei periti, mediante concorsi per esami fra gli appartenenti ai gradi 11° e 10° del ruolo medesimo i quali negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.
Art. 2
1. Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale e verteranno sulle materie di cui all'allegato programma; essi non si intenderanno superati se i candidati non avranno conseguito la votazione di almeno sette decimi in ciascuna delle dette prove. La graduatoria dei vincitori sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.
2. I candidati non potranno partecipare piu' di una volta ai concorsi di cui al precedente art. 1.
3. L'eventuale idoneita' conseguita non e' produttiva di alcuno effetto, La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, sara' costituita come segue:
1) da un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° (presidente);
2) da tre funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° (membri).
4. Le mansioni di segretario saranno affidate ad un funzionario dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO