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Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

2. Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si rendessero necessarie:

  1. a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

  2. b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;

  3. c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonche' per il coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e con gli accordi internazionali.

3. Le modificazioni e le aggiunte di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

Art. 2

1. Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sara' chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni ed aggiunte da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti indicati all'articolo precedente.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai terzo comma dell'art. 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Art. 3

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di quattro milioni per ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

2. All'onere relativo all'esercizio 1954-55 sara' fatto fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 267 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente "acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.".

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI MARTINO - VANONI - GAVA - MEDICI - VILLABRUNA MARTINELLI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO