Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, e' soppresso.
Art. 2
1. Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sara' devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attivita' commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.
Art. 3
1. Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della unificazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:
1° su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;
2° su proposta del Ministro competente di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.
Art. 4
1. Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualita', alla, diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonche' a favorire una pronta, disponibilita' dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA DE PIETRO - GAVA - TAVIANI - ROMITA - MEDICI - MATTARELLA - CASSIANI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO