Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Universita' di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facolta' di magistero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono istituiti presso l'Universita' degli studi di Bari, la Facolta' e i corsi seguenti:
a) Facolta' di magistero (completa dei corsi per la laurea in materie letterarie, per la laurea in pedagogia e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari);
b) corso per la laurea in lingue e letterature straniere (annesso alla Facolta' di economia e commercio);
c) primo biennio della Facolta' di medicina veterinaria.
Art. 2
1. Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti nove posti, i quali vengono assegnati alla Facolta' ed ai corsi, di cui al precedente art. 1, nel modo come appresso indicato:
2. Facolta' di magistero, posti di ruolo n. 3;
3. corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3;
4. primo biennio della Facolta' di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3.
5. In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Universita' di Bari di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
1. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facolta' di magistero, da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Universita' di Bari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresi' il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto.
2. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della nuova Facolta' saranno aggregati al rispettivo Comitato, il quale cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la Facolta' di medicina veterinaria.
Art. 4
1. Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Universita' di Bari viene aumentato di lire 2.000.000, in rapporto alle spese di funzionamento della Facolta' e dei corsi di cui al precedente art. 1.
Art. 5
1. Al posti organici del personale assistente di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per l'Universita' di Bari, quattro posti di assistente ordinario.
2. Detti posti saranno ripartiti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, tra le Facolta' ed i corsi di cui al precedente art. 1.
Art. 6
1. Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sara' precisato l'ordinamento didattico del detto corso.
Art. 7
1. Alla spesa di personale si fara' fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 152, 153, 154 ed alle spese di funzionamento previste all'art. 4 della presente legge con i fondi previsti dal capitolo n. 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO