Modifica alle tasse sui contratti di Borsa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto e' portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.
Art. 2
1. La tabella delle tasse sui contratti di Borsa annessa al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, e' sostituita dalle tabelle allegate A e B alla presente legge.
Art. 3
1. Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate A e B alla presente legge saranno istituiti con decreto Presidenziale i valori bollati ulteriormente occorrenti.
2. Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovra' effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.
Art. 4
1. Per i contratti di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, sara' corrisposta la tassa stabilita nella tabella A annessa alla presente legge per i contratti conclusi direttamente tra le parti o fra i banchieri ed i privati.
Art. 5
1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo piu' semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributario vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI GAVA VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO