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Provvidenze a favore della Societa' "Manifatture cotoniere meridionali" di Napoli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a corrispondere alla Societa' per azioni "Manifatture cotoniere meridionali" con sede in Napoli la somma di sei miliardi di lire, contro totale cessione degli indennizzi e contributi spettanti alla Societa' medesima, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e della legge 9 gennaio 1951, n. 10, per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale e d'oltremare.

Art. 2

1. Avvenuta la definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi di cui all'art. 1, si effettuera' il conguaglio tra la somma dovuta e la cessione dei sei miliardi di lire.

2. Nel caso che l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse superiore a sei miliardi di lire, si procedera' al pagamento del residuo dovuto a favore della "Societa' manifatture cotoniere meridionali".

3. Qualora, invece, l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse inferiore, l'eccedenza verra' rimborsata alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

4. Il credito statale per l'eventuale eccedenza e' garantito da privilegio sugli immobili di grado pari a quello previsto dall'art. 2771 del Codice civile.

Art. 3

1. La spesa prevista dal precedente art. 1 viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Alla copertura della spesa medesima si provvede: nell'esercizio 1953-54 per lire quattro miliardi, con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 508 dello stato di previsione per l'esercizio medesimo; nell'esercizio 1954-55 per lire due miliardi, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 516 dello stato di previsione per l'esercizio stesso.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO