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Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni nella provincia di Salerno del 26 ottobre 1954.

2. La spesa di cui al precedente comma sara' inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55.

Art. 2

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, da una persona nominata dal Prefetto e da due assessori provinciali pure nominati dal Prefetto.1

2. Egli si avvarra' di apposite aperture di credito che, in deroga alla norma dell'art. 56 del regio decreto 12 novembre 1923, n. 2440, potranno essere disposte fino al limite di lire 250.000.000.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO