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Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335 e 22 aprile 1953, n. 336, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 200.000.000, lire 359.650.000, lire 758.000.000 e lire 2.236.578.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO