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Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti

Testo vigente

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, ....

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

Art. 3

1. Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

  1. a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;

  2. b) assistenza ospedaliera;

  3. c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;

  4. d) assistenza ostetrica.

2. Le modalita', i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera d).

3. Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio e' coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

4. Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art. 4

1. Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

2. La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.

Art. 5

1. E' istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonche' all'assistenza ostetrica generica.

2. Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali puo' essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

3. E' istituita in ogni Provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonche' all'assistenza ostetrica specialistica.

4. Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale.

5. Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Sono applicabili alle Casse mutue comunicali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6

1. La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

2. Il Consiglio direttivo elegge nei suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.

3. Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

4. Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e' chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

6. L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.

7. All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.

Art. 7

1. Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

  1. a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

  2. b) deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

  3. c) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;

  4. d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

  5. e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

  6. f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

  7. g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

2. Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale.

3. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.

Art. 8

1. Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:

  1. a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

  2. b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

  3. c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonche' all'amministrazione, del personale ad eccezione del direttore - con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

  4. d) redigere le note di qualifica del direttore;

  5. e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;

  6. f) approvare i contratti di fornitura g) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;

  7. h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della meta' o in caso di necessita' funzionali. Contro detto provvedimento e' dato, nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non puo' durare piu' di cinque mesi ed entro tale termine il commissario dovra' procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

  8. i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta del presidente.

2. In caso di urgenza la Giunta puo' adattare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttive, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 9

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

2. In caso di urgenza il presidente puo' prendere i provvedimenti
della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 10

1. Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale e' costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.

2. Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

Art. 11

1. L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

2. All'assemblea nazionale spetta: eleggere ogni tre anni venti membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi, e due supplenti del Collegio sindacale centrale; approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonche' il bilancio consuntivo.