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Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 540 milioni a lire 1080 milioni.

2. Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO