Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 viene destinata una corrispondente aliquota delle disponibilita' recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, allo occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO