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Provvidenze per la pesca nelle acque interne

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo complessivo di lire settanta milioni:

  1. a) l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di attrezzature per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi;

  2. b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

  3. c) la costruzione e la sistemazione di impianti di pescicoltura e di incubazione per uova fecondate artificialmente;

  4. d) la propaganda per l'incremento della pesca e della pescicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di pesca;

  5. e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;

  6. f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.

2. L'ammontare del contributo di cui alle lettere a), b) e c), non puo' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

3. La concessione del contributo e' disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione delle organizzazioni nazionali di cooperative.

4. Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 2

1. La spesa di settanta milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge fara' carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO