Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la corresponsione ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti (secondo rateo), dal 1 luglio 1947 al 1 luglio 1948, prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, in combinazione con gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.
Art. 2
1. Alla spesa di cui al precedente art. 1, dell'importo complessivo di lire 216.000.000 si fara' fronte con i fondi stanziati sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3
1. La presente legge andra' in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO