diritto.io

Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Alla spesa di cui al precedente art. 1, dell'importo complessivo di lire 216.000.000 si fara' fronte con i fondi stanziati sul bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3

1. La presente legge andra' in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO