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Proroga del termine previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), e' prorogato di altri cinque anni.

Art. 2

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO