Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.
2. Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facolta' sara' provveduto, in relazione alle esigenze delle Facolta' stesse, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 2
1. Per il corrente anno accademico, il termine fissato per la proposta di concorsi a cattedre di Universita' o di Istituti di istruzione superiore da parte della Facolta' e' prorogato al 31 gennaio 1955 e il termine per il bando dei concorsi e' prorogato di un mese.
Art. 3
1. A decorrere dall'anno accademico 1954-55, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 200 posti di ruolo.
Art. 4
1. Il contributo statale annuo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria, e' aumentato di annue lire 60.000.000.
2. La predetta somma e' annualmente ripartita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-1955: il contributo di cui al primo comma del presente articolo e' aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, e' cioe' di lire 40.000.000.
Art. 5
1. All'onere di ulve 147.000.009 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.
2. All'onere risultante, a carico dell'esercizio 1955-56, dall'attuazione dell'art. 1, verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Art. 6
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO