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Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilita' al personale militare sfollato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1 gennaio 1953, nonche' a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, e' dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilita', per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, e' dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in attivita' di servizio; e' ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.

Art. 2

1. La corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'art. 1 sara' effettuata, per un quinto nell'esercizio finanziario 1954-55 e per il rimanente in due parti eguali negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 gravera' per lire 573.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 240,000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

2. Alla copertura dell'onere di lire 573.000.000 sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei capitoli n. 186 (lire 275.500.000), n. 202 (lire 115.100.000) e n. 250 (lire 182.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

3. Alla copertura dell'onere di lire 240.000 sara' provveduto con fondi stanziati sul capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

4. Per gli esercizi successivi sara' provveduto con gli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

5. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO