Limiti di eta' per il collocamento in congedo assoluto dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:
1) il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;
2) il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO