Sistemazione delle contabilita' in materia delle Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso le relative contabilita' sono discaricati agli effetti contabili, prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.
2. Detti agenti, sono altresi', discaricati per le contabilita' in materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte dopo la resa e per quelle in sospeso presso le Amministrazioni militari.
3. Eguale discarico si effettua per le contabilita' in materia degli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per cause dipendenti dallo stato di guerra.
4. Restano salve ed impregiudicate le responsabilita' emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei suddetti esercizi finanziari.
Art. 2
1. Il carico giudiziale delle contabilita' in materia sara' costituito, per ogni gruppo di materiali, dalle risultanze effettive degli inventari compilati presso ciascun Corpo od Ente militare nel periodo compreso tra l'epoca della liberazione del territorio nazionale, ove i Corpi o gli Enti stessi erano dislocati, e la fine dell'esercizio finanziario 1945-46.
2. Detti inventari saranno allegati alla contabilita' relativa, all'esercizio 1946-47, a documentazione delle consistenze iniziali in essa riportate.
Art. 3
1. I registri e i documenti contabili relativi alle gestioni considerate dai precedenti articoli saranno custoditi per un periodo non inferiore agli anni dieci, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1955
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO